Art. 9. Revoca e sospensione delle autorizzazioni, confisca 1. L'autorizzazione e' revocata: a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o piu' requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita'; b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessita'; c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto, che non li ottenga e non riprenda l'attivita' entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del decreto; d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. 2. Il comune, avuta notizia del verificarsi di una delle fattispecie di revoca, lo contesta all'interessato fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti. 3. L'autorizzazione e' sospesa fino a venti giorni consecutivi dal comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto. 4. I comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'art. 29 comma 1, lettera b) del decreto. 5. Le merci confiscate, di valore inferiore al milione, possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.