Art. 9.
         Revoca e sospensione delle autorizzazioni, confisca
    1. L'autorizzazione e' revocata:
      a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o
piu' requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita';
      b)  nel caso in cui l'operatore non inizi l'attivita' entro sei
mesi  dalla  data  della  comunicazione  dell'avvenuto rilascio o del
perfezionamento  del  silenzio-assenso,  salvo  proroga  in  caso  di
comprovata necessita';
      c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui
all'art. 5 del decreto, che non li ottenga e non riprenda l'attivita'
entro  un  anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli
22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del decreto;
      d)  qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A
non  utilizzi,  senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per
periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun
anno  solare,  o  per  oltre  un  quarto  del  periodo trattandosi di
autorizzazioni   stagionali,  fatti  salvi  i  casi  di  assenza  per
malattia, gravidanza o servizio militare.
    2.  Il  comune,  avuta  notizia  del  verificarsi  di  una  delle
fattispecie  di  revoca,  lo  contesta  all'interessato  fissando  un
termine  per  le  eventuali  controdeduzioni.  Decorso  tale termine,
adotta i provvedimenti conseguenti.
    3.  L'autorizzazione  e'  sospesa fino a venti giorni consecutivi
dal comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto.
    4. I comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la
puntuale  ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature
e  delle  merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi
dell'art. 29 comma 1, lettera b) del decreto.
    5.  Le  merci confiscate, di valore inferiore al milione, possono
essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.