Art. 10.
                Sostituzione temporanea di diregenti
    1.  Per  ogni  capo ripartizione e ufficio, il direttore generale
dell'azienda  speciale unita' locale nomina con proprio provvedimento
un  sostituto  che  fa le veci del titolare ogni qualvolta questo sia
assente  o  impedito  e  che  esercita  la  reggenza  della struttura
dirigenziale in caso di vacanza e fino alla copertura ordinaria della
stessa.
    2. La sostituzione del capo ripartizione e' affidata di regola ad
un  capo ufficio della ripartizione, la sostituzione del capo ufficio
ad un altro capo ufficio della stessa ripartizione o ad un dipendente
dello  stesso  ufficio  di  qualifica  funzionale  non inferiore alla
sesta.
    3.  Con  decorrenza  dal  giorno  delle  dimissioni, della revoca
dell'incarico  o  della  rinuncia  allo  stesso,  rispettivamente con
decorrenza  dal  quarantaseisimo  giorno  di assenza dal servizio del
titolare,   l'indennita'   di   funzione  viene  corrisposta  al  suo
sostituto.  In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o
puerperio  l'indennita'  continua  ad  essere  corrisposta  anche  al
titolare  secondo  le  modalita' previste per la corresponsione dello
stipendio.
    4.  In  casi  di  particolare  necessita'  il  direttore generale
dell'azienda   speciale   unita'   sanitaria   locale  puo'  affidare
temporaneamente  al  capo  ripartizione o al dirigente amministrativo
del  presidio  ospedaliero la direzione di un'altra ripartizione o di
un  ufficio  o  ad  un  capo ufficio la direzione di un altro ufficio
della stessa ripartizione.
    5.  In caso di vacanza, di assenza o impedimento del titolare, in
mancanza di un sostituto le funzioni dirigenziali sono esercitate dal
diretto superiore.