Art. 12.
         Rinnovo e revoca della nomina del capo ripartizione
    1. La nomina dei capi ripartizione e' rinnovabile.
    2.  Non  meno  di  tre mesi prima della scadenza dell'incarico di
capo  ripartizione,  il  direttore amministrativo esprime un giudizio
complessivo  sullo  svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando
copia della relazione al capo ripartizione interessato.
    3.  Se  il  giudizio  globale  e'  negativo, il capo ripartizione
interessato   nel  termine  di  30  giorni  puo'  presentare  le  sue
controdeduzioni.
    4.  Il  giudizio globale negativo e le controdeduzioni presentate
del  capo ripartizione vengono trasmessi dal direttore amministrativo
al  nucleo  di valutazione. Il nucleo di valutazione redige una presa
di  posozione motivata al riguardo. Il giudizio globale va rimesso al
direttore  generale  dell'azienda  speciale  unita'  sanitaria locale
congiuntamente alle eventuali controdeduzioni del capo ripartizione e
alla presa di posizione del nucleo di valutazione. Questo delibera il
rinnovo  della  nomina,  oppure, ove confermi la valutazione negativa
del direttore amministrativo, dichiara la risoluzione dell'incarico.
    5. I capi ripartizione di provenienza esterna all'amministrazione
non  confermati nell'incarico non possono essere inquadrati nel ruolo
provinciale del servizio sanitario provinciale.