Art. 13.
           Rinnovo e revoca della nomina dei capo ufficio
    1. La nomina del capo ufficio e' rinnovabile.
    2.  Non  meno  di  tre mesi prima della scadenza dell'incarico di
capo  ufficio,  il  competente  capo ripartizione esprime un giudizio
complessivo  sullo  svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando
copia della relazione al capo ufficio interessato.
    3.   Se   il  giudizio  globale  e'  negativo,  il  capo  ufficio
interessato   nel  termine  di  30  giorni  puo'  presentare  le  sue
controdeduzioni.
    4.  Il  giudizio globale negativo e le controdeduzioni presentate
dal  capo  ufficio vengono trasmessi dal dirigente preposto al nucleo
di  valutazione.  Il  nucleo  di  valutazione  redige  una  presa  di
posizione  motivata  al  riguardo.  Il giudizio globale va rimesso al
direttore  generale  dell'azienda  speciale  unita'  sanitaria locale
congiuntamente alle eventuali controdeduzioni del capo ufficio e alla
presa  di  posizione  del  nucleo  di valutazione. Questo delibera il
rinnovo  della  nomina,  oppure, ove confermi la valutazione negativa
del capo ripartizione, dichiara la risoluzione dell'incarico.
    5. I capi ufficio di provenienza esterna all'amministrazione sono
inquadrati nel ruolo provinciale del servizio sanitario provinciale.