Art. 14.
  Trattamento giuridico ed economico del personale gia' in servizio
    1.  Al personale con incarico di capo ufficio o capo ripartizione
gia'  inquadrato  nella  sesta,  settima,  ottava  o  nona  posizione
funzionale  puo'  essere  attribuita,  fino  a  diversa  disciplina a
livello  di  contrattazione collettiva, un'indennita' da determinarsi
secondo criteri da approvarsi dalla giunta provinciale, tenendo conto
della posizione rivestita e del numero del personale assegnato.
    2.  Al personale con incarico di capo ufficio o capo ripartizione
nominato  per chiamata dall'esterno spettano il trattamento economico
iniziale  dell'ottava  o della nona posizione funzionale, qualora sia
richiesta  l'abilitazione professionale, e, fino a diversa disciplina
a  livello di contrattazione collettiva, un'indennita' determinata ai
sensi del comma 1.
    3. Ai dirigenti - capi ripartizione - nominati per chiamata viene
attribuito  un  trattamento  giuridico ed economico corrispondente al
personale  dirigente  gia'  in  servizio  presso  le aziende speciali
unita' sanitarie locali.