Art. 14. Trattamento giuridico ed economico del personale gia' in servizio 1. Al personale con incarico di capo ufficio o capo ripartizione gia' inquadrato nella sesta, settima, ottava o nona posizione funzionale puo' essere attribuita, fino a diversa disciplina a livello di contrattazione collettiva, un'indennita' da determinarsi secondo criteri da approvarsi dalla giunta provinciale, tenendo conto della posizione rivestita e del numero del personale assegnato. 2. Al personale con incarico di capo ufficio o capo ripartizione nominato per chiamata dall'esterno spettano il trattamento economico iniziale dell'ottava o della nona posizione funzionale, qualora sia richiesta l'abilitazione professionale, e, fino a diversa disciplina a livello di contrattazione collettiva, un'indennita' determinata ai sensi del comma 1. 3. Ai dirigenti - capi ripartizione - nominati per chiamata viene attribuito un trattamento giuridico ed economico corrispondente al personale dirigente gia' in servizio presso le aziende speciali unita' sanitarie locali.