Art. 16.
                  Rilevamento della produttivita' e
                dell'efficienza dell'amministrazione
    1.  La direzione generale verifica la funzionalita', l'efficienza
e la produttivita' dell'azienda speciale unita' sanitaria locale.
    2.  La direzione generale rileva in base alla metodologia fornita
dalla  Provincia  eventualmente tramite esperti esterni, il carico di
lavoro  ed il fabbisogno di personale all'interno delle ripartizioni,
che  sono  tenute  a  fornire  le necessarie informazioni. Sulla base
delle  relative analisi, il direttore generale dispone l'assegnazione
o il trasferimento di personale.
    3.  Presso  il  direttore  generale  e'  istituito  un  nucleo di
valutazione,  con  il  compito  di  verificare,  mediante valutazione
comparativa  dei  costi  e  dei  remdimenti,  la  realizzazione degli
obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
la  legittimita',  l'imparzialita'  e  il  buon andamento dell'azione
amministrativa dell'azienda speciale unita' sanitaria locale.
    4. Il nucleo opera in posizione di autonomia funzionale. Esso, di
proria  iniziativa  o su richiesta del direttore generale, effettua e
dispone  ispezioni  e  accertamenti  diretti, ha accesso ai documenti
amministrativi  e puo' richiedere, anche oralmente, informazioni agli
uffici;  esso  riferisce  al  direttore  generale sui risultati della
propria   attivita'   segnalando   le   irregolarita'   eventualmente
riscontrate.  Il  nucleo  si  puo'  avvalere,  su  autorizzazione del
direttore generale, di esperti anche estranei all'amministrazione.
    5. Al nucleo di valutazione sono assegnati tre dipendenti, di cui
uno  con  funzioni di coordinatore. Essi vengono scelti dal direttore
generale  tra  i  direttori  di  ripartizione  con almeno due anni di
anzianita'  nell'incarico, sentito l'ufficio competente in materia di
personale, e permangono nella carica per un triennio, salvo rinnovo.