Art. 16. Rilevamento della produttivita' e dell'efficienza dell'amministrazione 1. La direzione generale verifica la funzionalita', l'efficienza e la produttivita' dell'azienda speciale unita' sanitaria locale. 2. La direzione generale rileva in base alla metodologia fornita dalla Provincia eventualmente tramite esperti esterni, il carico di lavoro ed il fabbisogno di personale all'interno delle ripartizioni, che sono tenute a fornire le necessarie informazioni. Sulla base delle relative analisi, il direttore generale dispone l'assegnazione o il trasferimento di personale. 3. Presso il direttore generale e' istituito un nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei remdimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la legittimita', l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa dell'azienda speciale unita' sanitaria locale. 4. Il nucleo opera in posizione di autonomia funzionale. Esso, di proria iniziativa o su richiesta del direttore generale, effettua e dispone ispezioni e accertamenti diretti, ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere, anche oralmente, informazioni agli uffici; esso riferisce al direttore generale sui risultati della propria attivita' segnalando le irregolarita' eventualmente riscontrate. Il nucleo si puo' avvalere, su autorizzazione del direttore generale, di esperti anche estranei all'amministrazione. 5. Al nucleo di valutazione sono assegnati tre dipendenti, di cui uno con funzioni di coordinatore. Essi vengono scelti dal direttore generale tra i direttori di ripartizione con almeno due anni di anzianita' nell'incarico, sentito l'ufficio competente in materia di personale, e permangono nella carica per un triennio, salvo rinnovo.