Art. 18.
                    Conferma della nomina a capo
                   ripartizione ed a capo ufficio
    1.  Il personale anche chiamato dall'esterno o comandato che alla
data di entrata in vigore della presente legge era preposto da almeno
sessanta giorni consecutivi ad una ripartizione o ad un ufficio viene
confermato  nella  nomina  per  ulteriori  cinque anni, previo parere
positivo del superiore preposto.
    2.  Le  ulteriori  riconferme  del  personale  di  cui al comma 1
possono  avvenire  anche  in  mancanza  dei requisiti previsti per il
conferimento dell'incarico.