Art. 18. Conferma della nomina a capo ripartizione ed a capo ufficio 1. Il personale anche chiamato dall'esterno o comandato che alla data di entrata in vigore della presente legge era preposto da almeno sessanta giorni consecutivi ad una ripartizione o ad un ufficio viene confermato nella nomina per ulteriori cinque anni, previo parere positivo del superiore preposto. 2. Le ulteriori riconferme del personale di cui al comma 1 possono avvenire anche in mancanza dei requisiti previsti per il conferimento dell'incarico.