Art. 19.
          Trattamento giuridico ed economico del personale
                gia' in servizio e diritto di opzione
    1. Il personale che all'entrata in vigore della presente legge e'
titolare  dell'incarico  di  direttore  di  una  ripartizione o di un
ufficio  ed  e'  inquadrato nella nona, decima o undicesima posizione
funzionale  puo'  optare per il passaggio alla ottava rispettivamente
alla  nona posizione funzionale con rapporto quinquennale rinnovabile
entro  i  tre  mesi  successivi  alla  determinazione  dell'ammontare
dell'indennita'  di  funzione  stabilita in sede di contrattazione di
comparto.
    2.  Il  personale  di  cui  al  comma  1  e'  confermato in prima
applicazione  della presente legge nella nomina a capo ripartizione o
a capo ufficio per ulteriori cinque anni.