Art. 19. Trattamento giuridico ed economico del personale gia' in servizio e diritto di opzione 1. Il personale che all'entrata in vigore della presente legge e' titolare dell'incarico di direttore di una ripartizione o di un ufficio ed e' inquadrato nella nona, decima o undicesima posizione funzionale puo' optare per il passaggio alla ottava rispettivamente alla nona posizione funzionale con rapporto quinquennale rinnovabile entro i tre mesi successivi alla determinazione dell'ammontare dell'indennita' di funzione stabilita in sede di contrattazione di comparto. 2. Il personale di cui al comma 1 e' confermato in prima applicazione della presente legge nella nomina a capo ripartizione o a capo ufficio per ulteriori cinque anni.