Art. 20.
                      Trattamento previdenziale
1. Al fine della determinazione dei contributi, le amministrazioni di
appartenenza   effettuano  il  calcolo  sulla  base  del  trattamento
stipendiale   teoricamente   spettante  al  dipendente  collocato  in
aspettativa  senza  assegni  in  seguito  alla  nomina in qualita' di
direttore  generale  o  di  direttore amministrativo presso l'azienda
speciale  unita'  sanitaria  locale,  comprensivo  dell'indennita' di
funzione  prevista  per  la struttura cui era preposto al momento del
conferimento   dell'incarico   di   direttore  generale  o  direttore
amministrativo.
    2.  Tale  disposizione  si applica anche alle aspettative gia' in
corso con effetto dalla data di collocamento in aspettativa.