Art. 20. Trattamento previdenziale 1. Al fine della determinazione dei contributi, le amministrazioni di appartenenza effettuano il calcolo sulla base del trattamento stipendiale teoricamente spettante al dipendente collocato in aspettativa senza assegni in seguito alla nomina in qualita' di direttore generale o di direttore amministrativo presso l'azienda speciale unita' sanitaria locale, comprensivo dell'indennita' di funzione prevista per la struttura cui era preposto al momento del conferimento dell'incarico di direttore generale o direttore amministrativo. 2. Tale disposizione si applica anche alle aspettative gia' in corso con effetto dalla data di collocamento in aspettativa.