Art. 21. Selezione di nomina dei capi ripartizione e del dirigente amministrativo del presidio ospedaliero 1. Alla selezione a capo ripartizione di cui all'articolo 7 sono ammessi per un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge anche i dipendenti di ruolo dell'azienda speciale unita' sanitaria locale con un'anzianita' di servizio di almeno quattro anni in una posizione funzionale non inferiore alla settima.