Art. 21.
           Selezione di nomina dei capi ripartizione e del
          dirigente amministrativo del presidio ospedaliero
    1.  Alla selezione a capo ripartizione di cui all'articolo 7 sono
ammessi per un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore
della  presente  legge  anche  i  dipendenti  di  ruolo  dell'azienda
speciale  unita'  sanitaria  locale  con un'anzianita' di servizio di
almeno  quattro  anni  in una posizione funzionale non inferiore alla
settima.