Art. 22.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  La  presente legge non comporta spese a carico dell'esercizio
finanziario in corso.
    2.  Alla  copertura  della spesa a carico degli anni 2000 e 2001,
stimata in lire 1.550 milioni all'anno, si provvede mediante utilizzo
di  corrispondente  quota dello stanziamento previsto alla sezione 5,
settore 5.2, lettera b.1) del bilancio per il triennio 1999-2001.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
      Bolzano, 4 gennaio 2000
                             DURNWALDER