Art. 22. Disposizioni finanziarie 1. La presente legge non comporta spese a carico dell'esercizio finanziario in corso. 2. Alla copertura della spesa a carico degli anni 2000 e 2001, stimata in lire 1.550 milioni all'anno, si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota dello stanziamento previsto alla sezione 5, settore 5.2, lettera b.1) del bilancio per il triennio 1999-2001. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 4 gennaio 2000 DURNWALDER