Art. 3.
                            Ripartizione
    1.   Le  ripartizioni  sono  strutture  operative  delle  aziende
speciali  unita'  sanitarie  locali.  Il numero, la denominazione, le
competenze delle ripartizioni e le relative funzioni sono determinate
con provvedimento del direttore generale.
    2.  In  ogni presidio ospedaliero e' istituita una ripartizione a
cui e' preposto il dirigente amministrativo, al quale si applicano le
disposizioni dettate dalla presente legge per i capi ripartizione.