Art. 3. Ripartizione 1. Le ripartizioni sono strutture operative delle aziende speciali unita' sanitarie locali. Il numero, la denominazione, le competenze delle ripartizioni e le relative funzioni sono determinate con provvedimento del direttore generale. 2. In ogni presidio ospedaliero e' istituita una ripartizione a cui e' preposto il dirigente amministrativo, al quale si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per i capi ripartizione.