Art. 4. Attribuzioni e funzioni del capo ripartizione e del dirigente amministrativo del presidio ospedaliero 1. Il capo ripartizione e' responsabile dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce con i capi ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorita' previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le attivita' degli uffici della ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, al capo ufficio. Assicura un adeguato flusso d'informazione all'interno della ripartizione. 2. Il capo ripartizione provvede, sentiti il personale ed i capi degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilita' dei dipendenti tra gli uffici della ripartizione. 3. Il capo ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, esluse quelle espressamente attribuite ad altri organi. 4. E' facolta' del capo ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al capo ufficio competente per materia. 5. Il dirigente amministrativo della ripartizione del presidio ospedaliero di cui all'art. 3, comma 2, e' responsabile per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi connessi con il buon funzionamento della struttura ospedaliera. Opera inoltre in esecuzione di direttive impartite dal direttore generale e dal direttore amministrativo sulla base delle risultanze contabili del controllo di gestione.