Art. 4.
            Attribuzioni e funzioni del capo ripartizione
       e del dirigente amministrativo del presidio ospedaliero
    1.  Il  capo  ripartizione  e' responsabile dell'espletamento dei
compiti  attribuiti  alla ripartizione. Definisce con i capi ufficio,
nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorita' previsti
per  la  ripartizione,  gli  obiettivi  per le attivita' degli uffici
della  ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e
verifica  la  loro  attuazione, sostituendosi, se necessario, al capo
ufficio. Assicura un adeguato flusso d'informazione all'interno della
ripartizione.
    2.  Il capo ripartizione provvede, sentiti il personale ed i capi
degli  uffici  interessati,  all'assegnazione  e  alla  mobilita' dei
dipendenti tra gli uffici della ripartizione.
    3. Il capo ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative
nelle   materie  di  competenza  della  ripartizione,  esluse  quelle
espressamente attribuite ad altri organi.
    4. E' facolta' del capo ripartizione di delegare singole funzioni
amministrative  di  propria competenza al capo ufficio competente per
materia.
    5.  Il  dirigente  amministrativo della ripartizione del presidio
ospedaliero   di  cui  all'art.  3,  comma  2,  e'  responsabile  per
l'esercizio  delle  funzioni  di  coordinamento  amministrativo,  con
particolare  riguardo agli aspetti organizzativi connessi con il buon
funzionamento   della   struttura   ospedaliera.   Opera  inoltre  in
esecuzione  di  direttive  impartite  dal  direttore  generale  e dal
direttore  amministrativo  sulla  base delle risultanze contabili del
controllo di gestione.