Art. 7.
           Selezione e nomina dei capi ripartizione e del
          dirigente amministrativo del presidio ospedaliero
    1.  La  nomina  dei capi ripartizione avviene a tempo determinato
con  provvedimento  del  direttore  generale per un periodo di cinque
anni.
    2.  La  nomina  a  capo  ripartizione  puo'  essere conferita dal
direttore  generale nel limite del 30% a persone estranee all'azienda
speciale di riconosciuta esperienza e competenza almeno quadriennale,
in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti.
    3.  Il  direttore generale fa avviare un apposito procedimento di
selezione  se  per  il  conferimento  dell'incarico  dirigenziale non
intenda fare una nomina ai sensi del comma 2.
    4.  Sono  ammessi alla selezione a capo ripartizione i dipendenti
di  ruolo in possesso di diploma di laurea richiesta per l'incarico e
con  un'anzianita'  di  servizio di almeno due anni nella funzione di
capo  ufficio  presso  le  aziende speciali unita' sanitarie locali o
altri enti.
    5.  L'avvio  di selezione da pubblicarsi nel bollettino ufficiale
della   Regione  indica  la  ripartizione  o  la  ripartizione  della
dirigenza  amministrativa  del  presidio ospedaliero da ricoprire, il
termine   per   la   presentazione   delle  domande  da  parte  degli
interessati,   i   titoli   di   studio   specifici,   l'abilitazione
professionale eventualmente richiesta e le modalita' della prova.
    6.  La  commissione  e'  nominata  dal  direttore  generale ed e'
composta  dal  direttore  amministrativo dell'azienda speciale unita'
sanitaria  locale  quale  presidente  e  da esperti nella materia con
qualifica non inferiore a quella di capo ripartizione.
    7.  La  commissione  predispone,  previo  colloquio  ed esame dei
curriculum  professionali  dei  partecipanti alla selezione, l'elenco
degli  idonei  con  l'indicazione  delle  particolari  attitudini dei
candidati, che viene inviato al direttore generale.