Art. 8.
                 Selezione e nomina del capo ufficio
    1.  La  nomina  dei  capi ufficio avviene a tempo determinato con
provvedimento  del  direttore generale, sentito il capo ripartizione,
per un periodo di cinque anni.
    2.  Sono  ammessi  alla  selezione  a  capo  ufficio i dipendenti
dell'azienda  speciale  unita'  sanitaria  locale  o  di  altri  enti
pubblici,  che  abbiano  un'anzianita'  di  almeno  quattro  anni  di
servizio  effettivo  nella posizione funzionale per il cui accesso e'
richiesta la laurea, o nel ruolo unico dirigenziale dello Stato. Alla
selezione   sono  inoltre  ammesse  persone  estranee  alla  pubblica
amministrazione  in  possesso del diploma di laurea e di riconosciuta
esperienza e competenza almeno quadriennale.
    3.  Entro il termine stabilito per la presentazione della domanda
il  direttore amministrativo puo' proporre per l'amministrazione alla
selezione  un  dipendente che abbia dimostrato particolare attitudine
all'espletamento  di  compiti  derigenziali e che sia in possesso dei
requisiti  di  anzianita'  di cui al comma 2 o abbia un'anzianita' di
almeno  dieci  anni  di  servizio  in  una  posizione  funzionale non
inferiore alla sesta.
    4.  L'avviso di selezione da pubblicarsi nel bollettino ufficiale
della  Regione  indica  l'ufficio  da  ricoprire,  il  termine per la
presentazione  delle  domande da parte degli interessati, i titoli di
studio    specifici,   l'abilitazione   professionale   eventualmente
richiesta e le modalita' della prova.
    5. La commissione di selezione e' nominata dal direttore generale
ed  composta  dal  direttore amministrativo quale Presidente e da due
esperti  nelle  discipline oggetto della selezione, con qualifica non
inferiore a capo ufficio.
    6.  La  commissione  predispone,  previo  colloquio  ed esame dei
curriculum  professionali  dei  partecipanti alla selezione, l'elenco
degli  idonei  con  l'indicazione  delle  particolari  attitudini dei
candidati, che viene inviato al direttore generale.