Art. 9.
                          Incompatibilita'
    1. I dipendenti che esercitano un mandato politico quale sindaco,
quale  assessore  di  comune con piu' di 10.000 abitanti oppure quale
presidente   di   una   comunita'   comprensoriale  o  di  un'azienda
municipalizzata  devono  rinunciare  allo  stesso entro 60 giorni dal
conferimento dirigenziale.
    2.  In  caso  di  accettazione  di  un  mandato  politico dopo il
conferimento  dell'incarico  dirigenziale,  le funzioni del dirigente
sono,  per  la durata din un anno, esercitate dal sostituto, al quale
spetta  la  relativa  indennita'  di  funzione.  In  caso  di mancata
rinuncia  al mandato entro un anno, il direttore generale dichiara la
decadenza della nomina.
    3.  Le  disposizioni  del  comma 2 si applicano anche nel caso di
collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente.