Art. 9. Incompatibilita' 1. I dipendenti che esercitano un mandato politico quale sindaco, quale assessore di comune con piu' di 10.000 abitanti oppure quale presidente di una comunita' comprensoriale o di un'azienda municipalizzata devono rinunciare allo stesso entro 60 giorni dal conferimento dirigenziale. 2. In caso di accettazione di un mandato politico dopo il conferimento dell'incarico dirigenziale, le funzioni del dirigente sono, per la durata din un anno, esercitate dal sostituto, al quale spetta la relativa indennita' di funzione. In caso di mancata rinuncia al mandato entro un anno, il direttore generale dichiara la decadenza della nomina. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente.