(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                     n. 15 del 3 febbraio 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. Le disposizioni della presente legge sono volte, in attuazione
degli  articoli  5  e  7  del  decreto-legge  13 maggio 1999, n. 132,
convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, alla
realizzazione  ed  al  completamento  degli interventi strutturali di
emergenza gia' avviati nella Regione Emilia-Romagna in attuazione del
decreto-legge  n.  6  del  1998,convertito,  con modificazioni, dalla
legge  n.  61  del  1998, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche'  al  completamento  del programma di interventi sugli edifici
pubblici  e  di  culto, di cui all'art. 19, comma 1, lettera b) dello
stesso  decreto-legge  n.  6  del  1998 convertito, con modificazioni
dalla legge n. 61 del 1998.
    2.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al comma 1 i
soggetti  attuatori  si avvalgono delle procedure di cui all'art. 14,
commi  da 1 a 9 e 11 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni dalla legge n. 61 del 1998.