Art. 2.
Interventi pubblici per eventi alluvionali, dissesti idrogeologici ed
                  eventi sismici dell'ottobre 1996
    1.  I programmi degli interventi pubblici di cui all'art. 1, sono
approvati  dalla  giunta  regionale, secondo i criteri e le modalita'
previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 luglio 1998, n.
24.
    2.  Alla  attuazione  del  programma  per  la realizzazione ed il
completamento   degli   interventi  di  emergenza  gia'  avviati  nei
territori  della  regione,  colpiti  dagli  eventi  alluvionali e dai
dissesti  idrogeologici  nei  mesi  di  gennaio,  febbraio, ottobre e
dicembre  1996,  nonche'  per il riassetto idrogeologico complessivo,
compresa  la  messa in sicurezza della costa e delle reti idrauliche,
si  provvede  con  i  finanziamenti statali di cui ai commi 1 e 3-bis
dell'art.   7   del   decreto-legge   n.   132/1999   convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  226/1999,  con l'utilizzazione delle
eventuali  economie di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale
n. 24/1998 e con un concorso finanziario della Regione Emilia-Romagna
il  cui  ammontare sara' definito in sede di approvazione della legge
annuale  di  bilancio  regionale  per  l'esercizio finanziario 2000 e
poliennale 2000-2002.
    3.   Alla   attuazione   del  programma  di  completamento  degli
interventi  su edifici pubblici e di culto gia' avviati nei territori
della  Regione,  interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre
1996,  si  provvede  con  i  finanziamenti  di cui ai commi 1 e 3-bis
dell'art.   7   del   decreto-legge   n.   132/1999   convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  226/1999,  nei  limiti  di spesa che
verranno fissati dalla giunta regionale.
    4. Per il ripristino dei danni, aggravati dall'evento sismico dei
giorni  15  e  16  ottobre, con il miglioramento sismico della chiesa
parrocchiale di San Michele Arcangelo, in frazione di Montale, comune
di  Castelnuovo  Rangone, e' concesso un concorso finanziario, il cui
ammontare  sara' definito in sede di approvazione della legge annuale
di  bilancio  regionale per l'esercizio finanziario 2000 e poliennale
2000-2002.  Per  la  realizzazione  di tutte le attivita' finalizzate
all'attuazione  dell'intervento  devono essere osservate le procedure
di  cui all'allegato B della deliberazione di giunta regionale n. 984
del 1999 e successive modifiche.