Art. 4.
Interventi  a  favore di immobili con fruizione pubblica, danneggiati
dall'evento  sismico  del  7  luglio  1999  nei comuni di Pavullo nel
 Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago, in provincia di Modena.
    1.  La  giunta  regionale,  a seguito dell'accertamento dei danni
effettuato  dalle  proprie  strutture  sulla  base  di  criteri  gia'
adottati   in   circostanze  analoghe,  approva  il  programma  degli
interventi  per  la  riparazione  dei danni con miglioramento sismico
agli   immobili   con   fruizione   pubblica   sensibilmente  colpiti
dall'evento  sismico  del  7  luglio 1999 nei comuni di Lama Mocogno,
Montese, Pavullo nel Frignano e Polinago in provincia di Modena.
    2.  Il programma indica il contributo di spesa regionale per ogni
singolo   intervento   con   eventuali   priorita'   derivate   anche
dall'importanza e intensita' d'uso degli stessi immobili, individua i
soggetti  attuatori  e  i  tempi,  nonche'  determina le procedure di
attuazione  degli  interventi  comprensive di prescrizioni tecniche e
parametri economici.
    3.  La giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori puo'
completare   la   previsione   programmatica   degli  interventi  con
l'indicazione di altre risorse rese disponibili dagli stessi soggetti
attuatori ed evidenziate come cofinanziamenti.
    4. Al complessivo contributo di spesa regionale di cui al comma 2
si   provvede   con   apposito   stanziamento  definito  in  sede  di
approvazione  della  legge annuale di bilancio per l'esercizio 2000 e
poliennale 2000-2002.