Art. 5.
Sostituzione comma 2 dell'art. 1 legge regionale 3 luglio 1998, n. 24
    1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 1998 e'
cosi' sostituito:
    "2.  per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al comma 1,
lettere  a)  e  b)  i  soggetti  attuatori  possono  avvalersi  delle
procedure  di  cui  all'art. 14,  commi da 1 a 9 della legge statale,
nonche'  del  comma  14  dell'articolo  medesimo  limitatamente  alla
facolta'  di  avvalersi, nei limiti temporali ivi indicati, di liberi
professionisti  o,  mediante  convenzioni,  di  universita' e di enti
pubblici di ricerca.".