Art. 6. Collaborazione tra enti pubblici 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonche' alla direzione lavori e agli incarichi di supporto tecnico ed amministrativo alle attivita' del responsabile unico del procedimento relative ai lavori di cui alla lege regionale n. 24 del 1998 ed alla presente legge possono essere espletate anche da organismi di altre pubbliche amministrazioni, quali provincie, comuni, comunita' montane e consorzi di bonifica, previa stipula di apposita convenzione.