Art. 6.
                  Collaborazione tra enti pubblici
    1.   Le  prestazioni  relative  alla  progettazione  preliminare,
definitiva  ed  esecutiva,  nonche'  alla  direzione  lavori  e  agli
incarichi  di  supporto  tecnico ed amministrativo alle attivita' del
responsabile  unico  del  procedimento relative ai lavori di cui alla
lege  regionale  n. 24 del 1998 ed alla presente legge possono essere
espletate  anche  da  organismi  di  altre pubbliche amministrazioni,
quali  provincie,  comuni,  comunita' montane e consorzi di bonifica,
previa stipula di apposita convenzione.