Art. 7.
                          Norma finanziaria
    1.   Agi   oneri  derivanti  dalla  presente  legge,  la  Regione
Emilia-Romagna  fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli
nelle  parti  entrate  e  spesa  del bilancio regionale, che verranno
dotati  dei  finanziamenti  necessari  in  sede di approvazione della
legge  di  bilancio,  a  norma di quanto disposto al comma 1, art. 11
della  legge  regionale  n.  31/1977  e  successive  modificazioni ed
integrazioni.