Art. 8.
                            U r g e n z a
    1.  La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti   dell'art. 127   della  Costituzione  e  dell'art. 31  dello
Statuto.  Essa  entra  in vigore il giorno successivo alla data della
sua    pubblicazione   nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione
Emilia-Romagna.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 1o febbraio 2000
                               ERRANI