Art. 4.
    L'azienda  di  promozione  turistica di Basilicata si incarica di
ideare  e  realizzare  il  marchio  di qualita' ambientale secondo le
modalita'  che  la  stessa  riterra'  piu'  opportune,  sovrintende e
coordina  la  promozione,  programmazione  e  sviluppo  del  progetto
assicurando   alle   singole  imprese  rappresentativita',  tutela  e
supporto.