Art. 4. L'azienda di promozione turistica di Basilicata si incarica di ideare e realizzare il marchio di qualita' ambientale secondo le modalita' che la stessa riterra' piu' opportune, sovrintende e coordina la promozione, programmazione e sviluppo del progetto assicurando alle singole imprese rappresentativita', tutela e supporto.