Art. 7. L'azienda di promozione turistica di Basilicata assume le funzioni di programmazione degli impegni, di valutazione delle imprese richiedenti, di coordinamento e organizzazione del progetto a livello regionale, ivi comprese le funzioni di proposta degli alberghi per la concessione del marchio, nonche' ogni utile azione volta alla verifica del rispetto del disciplinare.