Art. 7.
    L'azienda   di  promozione  turistica  di  Basilicata  assume  le
funzioni  di  programmazione  degli  impegni,  di  valutazione  delle
imprese richiedenti, di coordinamento e organizzazione del progetto a
livello  regionale,  ivi  comprese  le  funzioni  di  proposta  degli
alberghi  per  la  concessione del marchio, nonche' ogni utile azione
volta alla verifica del rispetto del disciplinare.