Art. 2.
                 Definizione di serre e tunnel serre
    Ai  fini  della  presente legge e' da considerarsi serra o tunnel
serra ogni manufatto che realizzi un ambiente artificiale mediante il
controllo  di  luce  e/o  umidita' per il conseguimento di produzioni
intensive ortoflorofrutticole e/o per la moltiplicazione di piante.