Art. 2. Norma transitoria 1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza, ivi compresa l'esecuzione degli impegni di spesa assunti. 2. Le procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi richiesti alla data di entrata in vigore della legge sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti. 3. Alle obbligazioni in annualita' relative a vecchi limiti di impegno assunto in base alle leggi abrogate si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere. 4. Restano inoltre salve le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi gia' concessi alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le domande di contributo pendenti pervenute ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 48/1983 e dell'art. 5 della legge regionale n. 1/1985 sono considerate valide, ai sensi della normativa vigente in materia, per gli stessi interventi, a seguito di riconferma da presentare entro il 30 giugno 2000.