Art. 2.
                          Norma transitoria
    1.  Le  disposizioni  abrogate  dalla presente legge continuano a
trovare  applicazione  per  i  rapporti  sorti nel periodo della loro
vigenza, ivi compresa l'esecuzione degli impegni di spesa assunti.
    2.  Le  procedure  per  la  concessione  e  la  liquidazione  dei
contributi  richiesti alla data di entrata in vigore della legge sono
concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.
    3.  Alle  obbligazioni  in annualita' relative a vecchi limiti di
impegno assunto in base alle leggi abrogate si provvede per la durata
residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere.
    4.  Restano  inoltre  salve  le  obbligazioni  relative alle rate
successive  alla  prima  dei  contributi  gia'  concessi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
    5.   Le   domande  di  contributo  pendenti  pervenute  ai  sensi
dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  48/1983 e dell'art. 5 della
legge  regionale  n.  1/1985  sono considerate valide, ai sensi della
normativa vigente in materia, per gli stessi interventi, a seguito di
riconferma da presentare entro il 30 giugno 2000.