Art. 12.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per
l'esercizio  finanziario  2000 si provvedera' mediante istituzione di
apposito  capitolo  di spesa con legge approvativa o di variazione di
bilancio.
    2.  Per  gli esercizi finanziari successivi si provvedera' con le
rispettive leggi approvative di bilancio.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 24 marzo 2000
                              VENEZIALE