Art. 3. Albo regionale delle societa' operaie Societa' operaie di mutuo soccorso 1. E' istituito presso l'assessorato regionale alla sicurezza sociale l'albo regionale delle societa' operaie - Societa' operaie di mutuo soccorso. 2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le S.M.S., comunque operanti sul territorio regionale, gia' riconosciute in forza della legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le istanze di iscrizione devono essere prodotte nei termini e con le modalita' stabilite con deliberazione della giunta regionale. 4. La consulta, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, verifica se la societa' abbia esercitato ed eserciti attivita' mutualistica e persegua i fini dettati dall'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 ed emette parere di ammissibilita'. 5. L'iscrizione all'albo delle S.M.S. avviene mediante decreto del Presidente della Regione. 6. L'iscrizione e' condizione per l'ammissione a qualsiasi contributo, agevolazione regionale e comunque per accedere a qualsivoglia convenzione con enti regionali locali.