Art. 3.
                Albo regionale delle societa' operaie
                 Societa' operaie di mutuo soccorso
    1.  E'  istituito  presso  l'assessorato regionale alla sicurezza
sociale l'albo regionale delle societa' operaie - Societa' operaie di
mutuo soccorso.
    2.  Possono  chiedere  l'iscrizione all'albo regionale le S.M.S.,
comunque  operanti  sul  territorio  regionale,  gia' riconosciute in
forza  della  legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e successive modifiche
ed integrazioni.
    3.  Le istanze di iscrizione devono essere prodotte nei termini e
con le modalita' stabilite con deliberazione della giunta regionale.
    4.  La  consulta,  nel  termine  di sessanta giorni dalla data di
presentazione  dell'istanza, verifica se la societa' abbia esercitato
ed   eserciti  attivita'  mutualistica  e  persegua  i  fini  dettati
dall'art. 1  della  legge 15 aprile 1886, n. 3818 ed emette parere di
ammissibilita'.
    5.  L'iscrizione  all'albo  delle S.M.S. avviene mediante decreto
del Presidente della Regione.
    6.  L'iscrizione  e'  condizione  per  l'ammissione  a  qualsiasi
contributo,   agevolazione   regionale  e  comunque  per  accedere  a
qualsivoglia convenzione con enti regionali locali.