Art. 4. Condizioni per l'iscrizione all'albo 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le S.M.S. devono essere regolarmente costituite per atto pubblico ai sensi dell'art. 3, legge 15 aprile 1886, n. 3818. Lo statuto di ogni S.M.S. deve altresi' contemplare: a) il diritto dell'aspirante socio, in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, ad essere ammesso nella societa'; b) il divieto di partecipazione alla societa' di soggetti potenziali fornitori dei servizi mutualistici prestati alla societa'; c) l'obbligo di redazione di bilancio annuale consuntivo e preventivo da inviare alla Regione, corredato da una relazione illustrativa concernente l'utilizzo degli eventuali fondi e agevolazioni regionali.