Art. 4.
                Condizioni per l'iscrizione all'albo
    1.  Per  ottenere  l'iscrizione all'albo, le S.M.S. devono essere
regolarmente costituite per atto pubblico ai sensi dell'art. 3, legge
15 aprile 1886, n. 3818.
    Lo statuto di ogni S.M.S. deve altresi' contemplare:
      a) il  diritto  dell'aspirante socio, in possesso dei requisiti
soggettivi di partecipazione, ad essere ammesso nella societa';
      b)  il  divieto  di  partecipazione  alla  societa' di soggetti
potenziali fornitori dei servizi mutualistici prestati alla societa';
      c) l'obbligo  di  redazione  di  bilancio  annuale consuntivo e
preventivo  da  inviare  alla  Regione,  corredato  da  una relazione
illustrativa   concernente   l'utilizzo   degli   eventuali  fondi  e
agevolazioni regionali.