Art. 19.
                       Interventi sostitutivi
    1.  In  caso  di  perdurante  mancato  svolgimento da parte delle
amministrazioni  provinciali delle funzioni e dei compiti delegati ai
sensi  del  precedente  art. 7, la giunta regionale, previa diffida e
fissazione  di  un  congruo  termine,  dispone  specifici  interventi
sostitutivi.