Art. 9.
                      Piani urbani del traffico
    1.   I  comuni  regionali  con  popolazione  superiore  a  10.000
abitanti,   nonche'   quelli  con  popolazione  residente  inferiore,
individuati dalla regione sulla base di comprovate esigenze, adottano
i   "piani  urbani  del  traffico"  predisposti  nel  rispetto  delle
direttive  emanate  dal  Ministero  dei lavori pubblici nonche' degli
indirizzi della programmazione regionale.