Art. 2.
                     Modalita' di finanziamento
    1.  La  concessione  del  finanziamento  di  cui  all'art.  1  e'
disposta,  ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (legge
generale  in materia di opere e lavori pubblici) da ultimo modificata
dalla  legge  regionale  2 febbraio  2000,  n. 12, con determinazione
dirigenziale in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto
in  conformita' all'art. 16, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n.
109  (Legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici)  e successive
modifiche  ed  integrazioni. Per quanto attiene all'ospedale nuovo di
Borgosesia,  il  progetto  dovra'  tenere  conto  della  integrazione
funzionale  e  della  complementarieta'  con  l'ospedale  pubblico di
Gattinara,  in  particolare  per  quanto  riguarda  dimensionamento e
specialita',  nel  pieno  rispetto  della  legge  regionale  di piano
sanitario.
    2. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e
stabilisce altresi' quello di ultimazione degli stessi in conformita'
alle previsioni del progetto definitivo.
    3.  I  finanziamenti  concessi  in  conto  capitale  sono erogati
mediante successivi atti di liquidazione, emessi dal responsabile del
procedimento,  cosi'  come stabilito all'art. 2, comma 3, lettere a),
b),  c)  e  d) della legge regionale 3 luglio 1996, n. 40 (Interventi
urgenti di edilizia sanitaria. Art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67).
    4.  Il  mancato  rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di
concessione  comporta  la decadenza dal finanziamento, salvo nel caso
di  inottemperanza ai termini ivi previsti per cause non direttamente
imputabili  ai  soggetti  beneficiari.  In questo caso la proroga dei
termini  di  inizio  e di ultimazione lavori puo' essere disposta con
determinazione dirigenziale motivata.
    5. Contestualmente alla pronuncia di decadenza dal finanziamento,
si dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle
somme eventualmente erogate. Nel caso siano state realizzate solo una
parte  di  opere,  purche'  consistenti  in  un  lotto  agibile, puo'
disporsi la riduzione del contributo solo ed esclusivamente in misura
corrispondente al costo delle opere non realizzate.