Art. 2. Modalita' di finanziamento 1. La concessione del finanziamento di cui all'art. 1 e' disposta, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (legge generale in materia di opere e lavori pubblici) da ultimo modificata dalla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12, con determinazione dirigenziale in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto in conformita' all'art. 16, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene all'ospedale nuovo di Borgosesia, il progetto dovra' tenere conto della integrazione funzionale e della complementarieta' con l'ospedale pubblico di Gattinara, in particolare per quanto riguarda dimensionamento e specialita', nel pieno rispetto della legge regionale di piano sanitario. 2. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresi' quello di ultimazione degli stessi in conformita' alle previsioni del progetto definitivo. 3. I finanziamenti concessi in conto capitale sono erogati mediante successivi atti di liquidazione, emessi dal responsabile del procedimento, cosi' come stabilito all'art. 2, comma 3, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 3 luglio 1996, n. 40 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67). 4. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal finanziamento, salvo nel caso di inottemperanza ai termini ivi previsti per cause non direttamente imputabili ai soggetti beneficiari. In questo caso la proroga dei termini di inizio e di ultimazione lavori puo' essere disposta con determinazione dirigenziale motivata. 5. Contestualmente alla pronuncia di decadenza dal finanziamento, si dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso siano state realizzate solo una parte di opere, purche' consistenti in un lotto agibile, puo' disporsi la riduzione del contributo solo ed esclusivamente in misura corrispondente al costo delle opere non realizzate.