Art. 3.
                      Disposizioni finanziarie
    1.   Per   l'attuazione  dell'art.  1  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva  di  lire  60 miliardi, ripartiti secondo le quote di cui
all'allegato   A;   l'importo   e'  previsto  ad  integrazione  dello
stanziamento  del  capitolo istituito nello stato di previsione della
spesa  con  la  seguente  denominazione:  "Erogazione  a favore delle
aziende  sanitarie  locali  e  ospedaliere delle somme necessarie per
interventi  urgenti  nel settore sanitario", con la dotazione di lire
10  miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi per l'anno 2002 in
termini  di  competenza  e di cassa, cui si provvede con riduzioni di
pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci.
    2.  Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 4 si provvede in
sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2001.