Art. 2.
    1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per il
biennio  2001-2002 la spesa di lire 60 miliardi cosi' ripartita: lire
10 miliardi per l'anno 2001 e lire 50 miliardi per l'anno 2002.
    2.  Nello  stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
2001  e'  istituito  apposito capitolo con la seguente denominazione:
"Erogazione  a  favore  delle  aziende sanitarie locali e ospedaliere
delle  somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario"
e  con  la  dotazione  di  lire 10 miliardi per l'anno 2001 e lire 50
miliardi per l'anno 2002, in termini di competenza e di cassa, cui si
provvede  con  riduzione  di  pari  importo  del  capitolo  27170 dei
rispettivi bilanci.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 24 marzo 2000
                                GHIGO