Art. 2. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per il biennio 2001-2002 la spesa di lire 60 miliardi cosi' ripartita: lire 10 miliardi per l'anno 2001 e lire 50 miliardi per l'anno 2002. 2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2001 e' istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Erogazione a favore delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario" e con la dotazione di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e lire 50 miliardi per l'anno 2002, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 24 marzo 2000 GHIGO