Art. 2.
    1.  Il  comma  4  dell'art.  10  della legge regionale 27/1995 e'
sostituito dal seguente:
      "4.  Al  termine  di  ogni  legislatura i consiglieri regionali
hanno  facolta'  di  rinunciare  all'assegno vitalizio per il periodo
corrispondente  alla legislatura stessa e di ottenere la restituzione
dei   contributi   versati,   senza   rivalutazione   monetaria   ne'
corresponsione  di  interessi. Tale facolta' si esercita con apposita
domanda  inoltrata  all'ufficio di presidenza del consiglio regionale
entro 30 giorni dalla prima seduta del nuovo consiglio regionale".