Art. 2. 1. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 27/1995 e' sostituito dal seguente: "4. Al termine di ogni legislatura i consiglieri regionali hanno facolta' di rinunciare all'assegno vitalizio per il periodo corrispondente alla legislatura stessa e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi. Tale facolta' si esercita con apposita domanda inoltrata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro 30 giorni dalla prima seduta del nuovo consiglio regionale".