Art. 2.
       Sostituzione della lettera b) del comma 1 dell'art. 51
            della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
                     "Tutela ed uso del suolo")
    1.  La  lettera b) del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale
56/1977  e  successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita dalla
seguente:
      "b)  sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e
per  l'accesso  agli  edifici residenziali e non; spazi di sosta e di
parcheggio  a  livello  di quartiere; sistemazione delle intersezioni
stradali   pertinenti   agli   insediamenti   residenziali   e   non;
attrezzature  per  il  traffico;  impianti  a  fune  di arroccamento,
riconosciuti di pubblica utilita'".