Art. 2. Sostituzione della lettera b) del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo") 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente: "b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; impianti a fune di arroccamento, riconosciuti di pubblica utilita'".