Art. 3. Interventi per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti di arroccamento 1. Per i fini di cui all'art. 1, la Regione concede contributi in conto capitale e finanziamenti di credito agevolato per le spese di investimento. Assegna inoltre contributi per le spese di gestione. Sono finanziati in via prioritaria gli interventi finalizzati all'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti esistenti. 2. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio regionale il regolamento di attuazione.