Art. 3.
         Interventi per la realizzazione e l'ammodernamento
                   degli impianti di arroccamento
    1. Per i fini di cui all'art. 1, la Regione concede contributi in
conto  capitale  e finanziamenti di credito agevolato per le spese di
investimento.  Assegna  inoltre  contributi per le spese di gestione.
Sono   finanziati  in  via  prioritaria  gli  interventi  finalizzati
all'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti esistenti.
    2.  Entro  novanta giorni dall'approvazione della presente legge,
la  giunta regionale propone al consiglio regionale il regolamento di
attuazione.