Art. 4.
                          Aiuti finanziari
    1.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  al credito a breve e medio
termine  da parte degli operatori, e' autorizzata la stipulazione con
l'istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.a. - di
una  convenzione  avente l'obiettivo di creare un fondo di rotazione.
Le  modalita' e le condizioni di utilizzazione sono definite da detta
convenzione.
    2.  La  Regione  puo'  stipulare  con gli operatori convenzioni o
accordi  di  programma che prevedano la concessione di contributi per
l'esercizio  degli impianti ai sensi della legge regionale 23 gennaio
1986,  n.  1  (Legge generale sui trasporti e sulla viabilita'), come
modificata  dalla  legge  regionale  23 febbraio  1995, n. 24, la cui
entita'   e'  determinata  sulla  base  del  programma  di  esercizio
presentato dal beneficiario.