Art. 4. Aiuti finanziari 1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte degli operatori, e' autorizzata la stipulazione con l'istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.a. - di una convenzione avente l'obiettivo di creare un fondo di rotazione. Le modalita' e le condizioni di utilizzazione sono definite da detta convenzione. 2. La Regione puo' stipulare con gli operatori convenzioni o accordi di programma che prevedano la concessione di contributi per l'esercizio degli impianti ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 (Legge generale sui trasporti e sulla viabilita'), come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, la cui entita' e' determinata sulla base del programma di esercizio presentato dal beneficiario.