Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 2001. 2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 vengono istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato: a) "Somme trasferite alla Finpiemonte S.p.a. per la costituzione del fondo di rotazione per favorire l'accesso al credito per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti a fune", con la dotazione di lire 2 miliardi; b) "Contributi nelle spese di gestione degli impianti a fune", con la dotazione di lire 1 miliardo. 3. La dotazione dei capitoli suindicati per l'anno 2001 e' stabilita rispettivamente in lire 4 miliardi per il fondo di garanzia e lire 1 miliardo per i contributi per le spe'se di gestione. 4. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue: a) quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 27170 con riferimento al provvedimento avente per titolo "Pianificazione e gestione urbanistica"; quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 27167, con riferimento all'accantonamento per il patto sociale e per lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 15950; b) per l'anno 2001 mediante riduzione del capitolo 15910 per lire 1 miliardo e del capitolo 27170 per lire 4 miliardi. 5. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci con riferimento al provvedimento avente per titolo "Pianificazione e gestione urbanistica".