Art. 5.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di  lire  3 miliardi per l'anno finanziario 2000 e di lire 5 miliardi
per l'anno finanziario 2001.
    2.  Nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 vengono
istituiti  appositi  capitoli  con  la  seguente  denominazione  e lo
stanziamento a fianco indicato:
      a) "Somme   trasferite   alla   Finpiemonte   S.p.a.   per   la
costituzione del fondo di rotazione per favorire l'accesso al credito
per  la  realizzazione e l'ammodernamento degli impianti a fune", con
la dotazione di lire 2 miliardi;
      b) "Contributi  nelle spese di gestione degli impianti a fune",
con la dotazione di lire 1 miliardo.
    3.  La  dotazione  dei  capitoli  suindicati  per  l'anno 2001 e'
stabilita rispettivamente in lire 4 miliardi per il fondo di garanzia
e lire 1 miliardo per i contributi per le spe'se di gestione.
    4. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue:
      a) quanto  a  lire  1  miliardo mediante riduzione del capitolo
27170   con   riferimento   al   provvedimento   avente   per  titolo
"Pianificazione  e  gestione  urbanistica";  quanto a lire 1 miliardo
mediante    riduzione    del    capitolo   27167,   con   riferimento
all'accantonamento  per  il  patto  sociale  e  per  lire  1 miliardo
mediante riduzione del capitolo 15950;
      b) per  l'anno  2001  mediante riduzione del capitolo 15910 per
lire 1 miliardo e del capitolo 27170 per lire 4 miliardi.
    5. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione
dei  relativi  bilanci  con  riferimento  al provvedimento avente per
titolo "Pianificazione e gestione urbanistica".