Art. 2. Sanzioni relative alle norme vincolistiche 1. Le violazioni relative al divieto di aprire e coltivare cave sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso, cosi' come previsto dall'art. 9, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo), modificato dall'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15. 2. Le violazioni relative al divieto di esercitare l'attivita' venatoria, comportano le sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dalla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 3. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila, cosi' come previsto, dall'art. 9, secondo comma, della legge regionale n. 30/1980, per le violazioni relative ai divieti di: a) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; b) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' colturali; c) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico; d) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada. 4. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni, cosi' come previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge regionale n. 30/1980, per le violazioni relative ai divieti di: a) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' della riserva; b) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.