Art. 2.
             Sanzioni relative alle norme vincolistiche
    1.  Le  violazioni relative al divieto di aprire e coltivare cave
sono  soggette  alla  sanzione  amministrativa da un minimo di lire 3
milioni  ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di
materiale  rimosso,  cosi'  come  previsto  dall'art. 9, primo comma,
della  legge  regionale  28 aprile  1980,  n.  30  (Istituzione della
Riserva  naturale  speciale  del  Sacro Monte di Varallo), modificato
dall'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
    2.  Le  violazioni  relative al divieto di esercitare l'attivita'
venatoria,  comportano  le  sanzioni previste dalla legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e  per  il  prelievo  venatorio)  e dalla legge regionale 4 settembre
1996,  n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio).
    3. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50
mila  ad  un massimo di lire 500 mila, cosi' come previsto, dall'art.
9, secondo comma, della legge regionale n. 30/1980, per le violazioni
relative ai divieti di:
      a) alterare  e  modificare le condizioni naturali di vita degli
animali;
      b)  danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo,
fatte salve le normali attivita' colturali;
      c) abbattere  o  comunque danneggiare gli alberi che abbiano un
particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
      d) esercitare   attivita'   ricreative  e  sportive  con  mezzi
meccanici fuori strada.
    4.  Sono  stabilite  sanzioni amministrative da un minimo di lire
5 milioni  ad  un  massimo  di  lire  10 milioni, cosi' come previsto
dall'art. 9,  terzo  comma,  della legge regionale n. 30/1980, per le
violazioni relative ai divieti di:
      a) costruire  nuove  strade  ed ampliare le esistenti se non in
funzione delle attivita' della riserva;
      b) effettuare  interventi di demolizione di edifici esistenti o
di  costruzione  di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee
che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.