Art. 8.
                        Abrogazione di norme
    1. La legge regionale 23 aprile 1991, n. 18, e' abrogata.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 24 marzo 2000
                                GHIGO