Art. 8. Abrogazione di norme 1. La legge regionale 23 aprile 1991, n. 18, e' abrogata. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 24 marzo 2000 GHIGO