Art. 2.
                     Modalita' di partecipazione
    1.  Per  il conseguimento delle finalita' della presente legge la
Regione  si avvale dell'istituto finanziario piemontese - Finpiemonte
S.p.a.  - attuale azionista della Monterosa 2000 S.p.a. A tal fine la
Regione  mette  a disposizione una somma di lire 5 miliardi affinche'
Finpiemonte S.p.a., anche in tempi diversi, sottoscriva in nome e per
conto  proprio,  nuove  azioni emesse dalla Monterosa 2000 S.p.a. che
rappresentino,  al termine dell'operazione di ricapitalizzazione, non
piu' del 30 per cento del capitale sociale.
    2.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata ad approvare, mediante
apposito  regolamento  negoziale,  una  disciplina  dei  rapporti con
Finpiemonte  S.p.a.  che,  pur  salvaguardando  l'esigenza  di  piena
autonomia gestionale della partecipazione, valga a garantire il punto
di  vista  regionale  relativamente  agli argomenti elencati all'art.
2365 del codice civile.
    3.  Nell'ambito  del  complessivo  assetto  negoziale  di  cui al
comma 2, la Regione garantisce a Finpiemonte S.p.a. la disponibilita'
gratuita  dei  mezzi  finanziari occorrenti per l'accrescimento della
partecipazione  prevedendone,  nel  contempo,  la  restituzione  allo
scioglimento  della  societa';  eventuali  plusvalenze o minusvalenze
patrimoniali,  accertate  in sede di liquidazione societaria, saranno
rispettivamente a beneficio o ad onere del patrimonio regionale.
    4.   Il   sopraddetto   limite   del  30  per  cento  si  applica
esclusivamente  alla  partecipazione societaria acquisita con i fondi
stanziati  dalla  presente  legge fermo rimanendo che la misura della
partecipazione complessiva dovra' trovare concorde definizione.