Art. 2. Modalita' di partecipazione 1. Per il conseguimento delle finalita' della presente legge la Regione si avvale dell'istituto finanziario piemontese - Finpiemonte S.p.a. - attuale azionista della Monterosa 2000 S.p.a. A tal fine la Regione mette a disposizione una somma di lire 5 miliardi affinche' Finpiemonte S.p.a., anche in tempi diversi, sottoscriva in nome e per conto proprio, nuove azioni emesse dalla Monterosa 2000 S.p.a. che rappresentino, al termine dell'operazione di ricapitalizzazione, non piu' del 30 per cento del capitale sociale. 2. La giunta regionale e' autorizzata ad approvare, mediante apposito regolamento negoziale, una disciplina dei rapporti con Finpiemonte S.p.a. che, pur salvaguardando l'esigenza di piena autonomia gestionale della partecipazione, valga a garantire il punto di vista regionale relativamente agli argomenti elencati all'art. 2365 del codice civile. 3. Nell'ambito del complessivo assetto negoziale di cui al comma 2, la Regione garantisce a Finpiemonte S.p.a. la disponibilita' gratuita dei mezzi finanziari occorrenti per l'accrescimento della partecipazione prevedendone, nel contempo, la restituzione allo scioglimento della societa'; eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali, accertate in sede di liquidazione societaria, saranno rispettivamente a beneficio o ad onere del patrimonio regionale. 4. Il sopraddetto limite del 30 per cento si applica esclusivamente alla partecipazione societaria acquisita con i fondi stanziati dalla presente legge fermo rimanendo che la misura della partecipazione complessiva dovra' trovare concorde definizione.