Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 2000 la spesa di lire 5 miliardi. 2. All'onere relativo si provvede mediante stanziamento di pari importo su nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000, da prevedersi nella relativa legge di bilancio e denominato: "Conferimento di quota per l'incremento della partecipazione di Finpiemonte S.p.a. nella Monterosa 2000 S.p.a.", nonche' mediante identica riduzione delle somme iscritte al capitolo 27170. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 24 marzo 2000 GHIGO