Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  l'attuazione  della  presente  legge  e' autorizzata per
l'anno finanziario 2000 la spesa di lire 5 miliardi.
    2.  All'onere  relativo si provvede mediante stanziamento di pari
importo  su  nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa per
l'anno  2000,  da  prevedersi  nella  relativa  legge  di  bilancio e
denominato:
      "Conferimento di quota per l'incremento della partecipazione di
Finpiemonte  S.p.a.  nella  Monterosa  2000 S.p.a.", nonche' mediante
identica riduzione delle somme iscritte al capitolo 27170.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 24 marzo 2000
                                GHIGO