Art. 2.
                             Definizioni
    1.  Ai  fini  della presente legge viene considerato inquinamento
luminoso  ogni  forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori
delle  aree  a  cui  essa e' funzionalmente dedicata e in particolare
modo verso la volta celeste.
    2.  Si  intende  per  inquinamento ottico qualsiasi illuminamento
diretto  prodotto  dagli  impianti  di  illuminazione  su  oggetti  e
soggetti che non e' necessario illuminare.
    3.  Per  piano  regolatore dell'illuminazione si intende il piano
che,  ad  integrazione  del  piano  regolatore  urbanistico generale,
disciplina  le nuove installazioni, nonche' i tempi e le modalita' di
adeguamento   delle   installazioni   esistenti   sui   territori  di
competenza.