Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa e' funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste. 2. Si intende per inquinamento ottico qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non e' necessario illuminare. 3. Per piano regolatore dell'illuminazione si intende il piano che, ad integrazione del piano regolatore urbanistico generale, disciplina le nuove installazioni, nonche' i tempi e le modalita' di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza.