Art. 3. Norme tecniche 1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento, dovranno essere adeguati alle norme tecniche dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico italiano (CEI) che definiscono i requisiti di qualita' dell'illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell'inquinamento luminoso. 2. La giunta regionale, con proprio provvedimento, potra' individuare ulteriori criteri tecnici da osservare per le nuove installazioni e l'adeguamento di quelle esistenti, nonche' le fattispecie da sottoporre a collaudo.