Art. 3.
                           Norme tecniche
    1.   Tutti   gli  impianti  di  illuminazione  esterna  di  nuova
realizzazione  o  in rifacimento, dovranno essere adeguati alle norme
tecniche  dell'ente  italiano  di  unificazione  (UNI) e del comitato
elettrotecnico italiano (CEI) che definiscono i requisiti di qualita'
dell'illuminazione  stradale  e delle aree esterne in generale per la
limitazione dell'inquinamento luminoso.
    2.   La  giunta  regionale,  con  proprio  provvedimento,  potra'
individuare  ulteriori  criteri  tecnici  da  osservare  per le nuove
installazioni   e  l'adeguamento  di  quelle  esistenti,  nonche'  le
fattispecie da sottoporre a collaudo.