Art. 4.
                      Competenze della Regione
    1.  La  Regione  adegua ai principi della presente legge i propri
regolamenti  nei  settori  edili  ed industriali e definisce appositi
capitolati tipo per l'illuminazione pubblica.
    2. La Regione, in coerenza con la normativa nazionale e regionale
in  materia  di  efficienza energetica, favorisce l'adeguamento degli
impianti   esistenti  alle  norme  antinquinamento  anche  attraverso
apposite forme di incentivazione.