Art. 4. Competenze della Regione 1. La Regione adegua ai principi della presente legge i propri regolamenti nei settori edili ed industriali e definisce appositi capitolati tipo per l'illuminazione pubblica. 2. La Regione, in coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia di efficienza energetica, favorisce l'adeguamento degli impianti esistenti alle norme antinquinamento anche attraverso apposite forme di incentivazione.