Art. 5. Competenze delle province 1. Le province definiscono apposite linee guida per l'applicazione della presente legge, con particolare riguardo alle norme tecniche di cui all'art. 3. 2. Le province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge; esercitano, altresi', la sorveglianza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sugli impianti di illuminazione privati. 3. Le province intervengono, con il provento delle sanzioni di cui all'art. 9, comma 4, a: a) potenziare il servizio di controllo; b) finanziare iniziative volte alla diffusione della finalita' della presente legge; c) istituire uno sportello di supporto tecnico per i comuni ai fini dell'applicazione della presente legge.