Art. 5.
                      Competenze delle province
    1.   Le   province   definiscono   apposite   linee   guida   per
l'applicazione  della  presente  legge, con particolare riguardo alle
norme tecniche di cui all'art. 3.
    2.  Le  province esercitano il controllo sul corretto e razionale
uso dell'energia da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli
enti  o  organismi  sovracomunali  ricadenti  nel  loro  territorio e
provvedono  a  diffondere  i  principi  dettati dalla presente legge;
esercitano, altresi', la sorveglianza e l'applicazione delle sanzioni
previste   dalla  presente  legge  sugli  impianti  di  illuminazione
privati.
    3.  Le  province  intervengono, con il provento delle sanzioni di
cui all'art. 9, comma 4, a:
      a) potenziare il servizio di controllo;
      b) finanziare  iniziative volte alla diffusione della finalita'
della presente legge;
      c) istituire  uno sportello di supporto tecnico per i comuni ai
fini dell'applicazione della presente legge.