Art. 6.
                        Competenze dei comuni
    1.  I  comuni  con  popolazione  superiore ai 50 mila abitanti e,
facoltativamente,   quelli  con  popolazione  superiore  ai  30  mila
abitanti,  approvano  piani  regolatori  dell'illuminazione  che,  in
relazione  alle  loro  specificita'  territoriali, sono finalizzati a
ridurre  l'inquinamento  luminoso  ottico e a migliorare l'efficienza
luminosa degli impianti.
    2.   I   comuni   che   non   approvano   il   piano   regolatore
dell'illuminazione  di  cui  al  comma  1,  osservano  le linee guida
definite  dalla provincia di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma
1.
    3.  Nell'esame  delle  pratiche edilizie relative a interventi di
ristrutturazione  o  nuova  costruzione,  gli organi tecnici comunali
verificano  che  gli  impianti  di  illuminazione  esterna  correlati
all'intervento  siano  conformi  alle  prescrizioni di cui alla legge
5 marzo  1990,  n.  46  (Norme  per  la  sicurezza  degli  impianti),
modificata  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392, e alle disposizioni di cui alla presente legge.
    4.  I  comuni  autorizzano, in conformita' alle norme tecniche di
cui  all'art.  3, la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione
nelle  aree di cui all'art. 8, compresi quelli a scopo pubblicitario,
nonche' le modifiche ed estensioni di impianti esistenti.
    5.   I   comuni  controllano  che,  nelle  aree  a  piu'  elevata
sensibilita',  le  nuove installazioni dei privati, comprese quelle a
scopo  pubblicitario  o  le  modifiche  sostanziali di impianti siano
conformi alla presente legge.