Art. 6. Competenze dei comuni 1. I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, approvano piani regolatori dell'illuminazione che, in relazione alle loro specificita' territoriali, sono finalizzati a ridurre l'inquinamento luminoso ottico e a migliorare l'efficienza luminosa degli impianti. 2. I comuni che non approvano il piano regolatore dell'illuminazione di cui al comma 1, osservano le linee guida definite dalla provincia di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1. 3. Nell'esame delle pratiche edilizie relative a interventi di ristrutturazione o nuova costruzione, gli organi tecnici comunali verificano che gli impianti di illuminazione esterna correlati all'intervento siano conformi alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, e alle disposizioni di cui alla presente legge. 4. I comuni autorizzano, in conformita' alle norme tecniche di cui all'art. 3, la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree di cui all'art. 8, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonche' le modifiche ed estensioni di impianti esistenti. 5. I comuni controllano che, nelle aree a piu' elevata sensibilita', le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge.