Art. 7. Deroghe 1. Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della giunta regionale, le seguenti installazioni: a) sorgenti di luce gia' strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto; b) sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole; c) gli impianti che non impiegano sorgenti luminose superiori ai 25 mila lumen; d) gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purche' destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza; e) gli impianti destinati all'illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.