Art. 7.
                               Deroghe
    1.  Non  sono  in generale soggette alle disposizioni di cui alla
presente   legge,   fatti  salvi  i  casi  particolari  eventualmente
individuati  con  provvedimento  della  giunta regionale, le seguenti
installazioni:
      a) sorgenti  di  luce gia' strutturalmente protette: porticati,
logge,  gallerie  e  in  generale  quelle  installazioni che per loro
posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;
      b) sorgenti  di  luce  non  a  funzionamento  continuo  che non
risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole;
      c) gli  impianti  che non impiegano sorgenti luminose superiori
ai 25 mila lumen;
      d) gli  impianti  di  uso  saltuario  od  eccezionale,  purche'
destinati  ad  impieghi  di protezione, sicurezza o per interventi di
emergenza;
      e) gli   impianti  destinati  all'illuminazione  di  monumenti,
edifici  e  siti  monumentali  tutelati dalla normativa in materia di
beni culturali e gli impianti sportivi.